Attestazioni OIV o di struttura analoga

La nomina e le attestazioni dell’OIV, previste dall’art. 14 del D.lgs n. 150/2009 non si applicano all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino, così come disposto dall’art. 2, comma 2bis del D.L n. 101/2013, convertito con L. n. 125/2013.

Con delibera ANAC n. 141 del 21/02/2018 è stato diversamente indicato che tali adempimenti riguardano anche ordini professionali; con nota informativa del CNDEC n.29/2018 è stato ulteriormente indicato che le attestazioni negli Enti sprovvisti di OIV, devono essere rilasciate dal Collegio dei Revisori.